Legge Regionale 1 febbraio 2012 , n. 1

Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria

(BURL n. 5, suppl. del 03 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-01;1

Art. 40
(Modifiche della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 'Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale')
1. Alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale)(26) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 è aggiunta la seguente:
'e-bis) l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).';
b) dopo l'articolo 8è aggiunto il seguente:
'Art. 8-bis
(Determinazione della composizione e delle modalità di funzionamento di organismi previsti da leggi regionali)
1. La Giunta regionale definisce la composizione e l'organizzazione dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consultivi della Giunta consimili previsti dalla legge regionale, fatti salvi quelli istituiti a supporto dell'attività del Consiglio regionale o i cui componenti siano eletti dal Consiglio medesimo.
2. Le modifiche della legislazione vigente dirette ad attuare quanto disposto al comma 1 non determinano l'automatico scioglimento dei comitati, delle commissioni, delle consulte e degli altri organismi consimili laddove già costituiti.';
c) dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 38 è aggiunta la seguente:
'e-bis) l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 18 della l. 689/1981.'.
NOTE:
26. Si rinvia alla l.r. 7 luglio 2008, n. 20, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi