Legge Regionale 24 febbraio 2012 , n. 2

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)

(BURL n. 9, suppl. del 29 Febbraio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-02-24;2

Art. 3
(Disposizioni transitorie e di prima applicazione)
5. Alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle ASP di I classe:
a) i consigli di amministrazione in carica restano in funzione fino alla data di scadenza prevista dagli statuti;
b) gli stessi organi sono comunque tenuti ad adeguare gli statuti, entro tre mesi, alle nuove disposizioni della presente legge. Decorso inutilmente tale termine, previa diffida, gli adempimenti previsti sono assunti in via sostitutiva dalla Giunta regionale;
c) nei casi di decadenza o scioglimento dei consigli di amministrazione previsti dalla l.r. 1/2003 i commissari straordinari adeguano gli statuti agli articoli 8 e 9 della stessa e, successivamente, avviano le procedure per il rinnovo degli organi;
c bis) (3)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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