Disposizioni in materia di artigianato e commercio e attuazioni della Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. Modifiche alle leggi regionali 30 aprile 2009, n. 8 (Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda)(1) e 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)(2)
1. L’esercizio professionale dell’attività di tintolavanderia è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia), e nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento regionale di cui al comma 2, nonché dal regolamento adottato dai comuni.
2. Con regolamento regionale è disciplinato l’esercizio delle funzioni amministrative afferenti all’attività di tintolavanderia e sono definite le modalità per lo svolgimento dell’attività medesima, nel rispetto dei principi e dei requisiti contenuti nella legge 84/2006.
3. Fatto salvo quanto previsto al secondo periodo, l’esercizio dell’attività di tintolavanderia è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da presentare allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune in cui si intende svolgere l’attività. Il subingresso nell’attività di tintolavanderia e la cessazione dell’attività sono soggetti a comunicazione, da presentare al SUAP di cui al primo periodo.
4. Nel caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 2, il comune può applicare la sanzione della sospensione temporanea dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell’ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell’attività.
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