Legge Regionale 13 marzo 2012 , n. 4

Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia

(BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-03-13;4

Art. 4
(Ampliamento di fabbricati esistenti a destinazione industriale, artigianale e ricettiva. Trasformazione di edifici esistenti per finalità residenziali)
1. I comuni, con motivata deliberazione da assumersi entro il termine perentorio del 30 settembre 2012, possono individuare tra le aree classificate nello strumento urbanistico con destinazione produttiva secondaria ambiti specifici nei quali sia consentito, anche in deroga alle previsioni quantitative degli strumenti urbanistici vigenti o adottati ed ai regolamenti edilizi, l'ampliamento del 10 per cento della superficie lorda di pavimento esistente di edifici in tutto industriali ed artigianali purché questi siano stati ultimati entro la data del 18 luglio 2009. Con tale deliberazione i comuni provvedono ad indicare per ogni ambito, fermo restando il rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici, la quota di superficie consentita in deroga con il limite massimo di metri quadrati cinquecento. Gli interventi sono ammessi su edifici con attività in essere certificata dalla Camera di Commercio alla data di entrata in vigore della presente legge e devono in ogni caso rispettare il parametro relativo alla superficie drenante. Gli ampliamenti di cui al presente comma devono essere destinati all'attività produttiva, miranti ad aumentare il numero degli addetti e non possono essere adibiti in tutto o in parte a funzioni commerciali o logistiche. L'aumento di superficie dell'attività esistente deve essere riportato su atto di asservimento e trascritto nei registri immobiliari, con un vincolo pertinenziale di almeno cinque anni e comunque non frazionabile rispetto alla superficie di origine.
2. I comuni individuati dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica a fabbisogno acuto, critico o elevato possono, con motivata deliberazione, sino al 31 dicembre 2013, autorizzare, in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti, interventi di trasformazione di edifici esistenti alla data del 31 marzo 2005 con destinazione terziaria e direzionale e, dalla medesima data, non utilizzati per attività lavorative ed economiche, finalizzati al riuso per funzioni residenziali. Gli interventi di cui al presente comma devono garantire che almeno il 20 per cento della superficie lorda di pavimento esistente sia destinata ad edilizia residenziale sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato Istitutivo della Comunità europea). Tali interventi devono garantire la dotazione minima di aree a verde e servizi previsti dalle normative vigenti.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 i comuni possono consentire l'ampliamento di edifici totalmente alberghieri, in deroga alle previsioni quantitative e regolamentari, entro il limite massimo di metri quadrati duecento e purché non venga superato l'indice fondiario ed il rapporto di copertura previsto dallo strumento urbanistico vigente o adottato in misura superiore al 50 per cento e non si ecceda l'altezza massima di oltre quattro metri.
4. Gli ampliamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti rispettivamente a vincolo di destinazione d'uso industriale - artigianale e alberghiero. Tale vincolo decade esclusivamente a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT.
5. Gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti sulla base di denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 42 della l.r. 12/2005, ovvero di permesso di costruire, rispettivamente da presentare o richiedere entro il 31 dicembre 2013.
6. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1 a 5, della l.r. 13/2009. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in ogni caso agli edifici aventi destinazione commerciale e logistica.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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