Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico - edilizia
(BURL n. 11, suppl. del 16 Marzo 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-03-13;4
Art. 8
(Monitoraggio regionale)
1. Al fine di monitorare l'attuazione degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7, i comuni danno notizia alla Regione dei provvedimenti assunti e degli interventi assentiti. I contenuti e le modalità di trasmissione dei dati sono stabiliti con provvedimento del dirigente della competente struttura regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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