Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 26
(Commissioni tecniche provinciali per la formazione dei ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea)(34)
1. Le province provvedono a costituire commissioni tecniche provinciali, così composte:
a) un dirigente del settore competente per materia, designato dalla giunta provinciale, che la presiede;
c) un rappresentante designato dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio;
2. I componenti di cui al comma 1, lettere e) ed h), partecipano alle sedute con funzione consultiva.
3. La commissione è nominata con decreto del presidente della provincia. Per ciascun componente effettivo è contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare; il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore provinciale competente per materia.
4. Compete alle commissioni:
a) valutare la regolarità delle domande presentate per l'iscrizione al ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea;
b) espletare le prove di esame in conformità alla disciplina dettata dai regolamenti provinciali e della Città metropolitana(36).
NOTE:
34. La rubrica è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21.
35. La lettera è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, lett. d) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21. Vedi art. 5, comma 2 della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21.
36. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 10 dicembre 2019, n. 21.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia