Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 33
(Affidamento dei servizi ferroviari di competenza regionale)
1. Nel rispetto delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza, la Regione affida i servizi ferroviari di sua competenza, mediante la stipulazione di contratti di servizio, ad imprese ferroviarie individuate, nel rispetto della normativa vigente. La Regione, d'intesa con le agenzie, può effettuare l'affidamento congiunto dei servizi territoriali (TPL e SFR), affidando all'agenzia l'espletamento della gara.(209)
1 bis. Al fine di assicurare la piena integrazione organizzativa e di programmazione con i servizi ferroviari, la Regione provvede all’affidamento dei servizi di cui all’articolo 2, comma 2 bis, lettera c), nel rispetto della disciplina nazionale ed europea relativa ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada.(210)
1 ter. Per i servizi di cui al comma 1 bis il bacino territoriale ottimale coincide con il perimetro di affidamento del servizio ferroviario regionale.(210)
1 quater. In merito all’accertamento di cui all’articolo 5, comma 7, del d.p.r. 753/1980, relativo al riconoscimento, al fine della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto di cui all’articolo 2, comma 2 bis, lettere b) e c), con eccezione dei percorsi e delle fermate delle reti coincidenti con quelli attualmente esistenti, per i quali non sono necessari ulteriori accertamenti, la Regione può avvalersi, previo convenzionamento, delle agenzie per il trasporto pubblico locale.(210)
2. Le imprese ferroviarie, in conformità alle misure di regolazione vigenti, hanno accesso alla rete nazionale, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. 422/1997, ed alla rete regionale, ai sensi dell'articolo 38.(211)
3. La Regione può svolgere analisi di mercato attraverso la richiesta pubblica di manifestazioni di interesse alle imprese ferroviarie disposte a gestire una o più direttrici ferroviarie.(212)
4. In tutti i casi di successione nell’esercizio, anche parziale, del servizio ferroviario regionale, il gestore uscente è tenuto a proseguire il servizio sino all’effettivo subentro del nuovo gestore. Nel caso di proroga del servizio, totale o parziale, per i primi dodici mesi le condizioni contrattuali inerenti le parti del servizio prorogate restano immutate. Oltre il dodicesimo mese eventuali modifiche delle condizioni contrattuali sono negoziate tra le parti.(213)
6. La Regione, in relazione alle esigenze di coordinamento tra le reti ed i sistemi di trasporto e per agevolare la mobilità delle persone, può concordare con i gestori dei servizi di cui all’articolo 30, comma 3, lett. c), interventi di natura tariffaria che non compromettano l'equilibrio economico della gestione.(215)
NOTE:
209. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. gggggggg) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

210. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. hhhhhhhh) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

211. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. iiiiiiii) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

212. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. jjjjjjjj) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

213. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. kkkkkkkk) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

214. Il comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. llllllll) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

215. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. mmmmmmmm) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

Legge Regionale