Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
(Beni e dotazioni patrimoniali)
1. Nel rispetto della normativa e della disciplina regolatoria vigente, la Regione individua i beni e le dotazioni patrimoniali essenziali e indispensabili allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento e specifica quelli che devono essere messi a disposizione dell’impresa ferroviaria affidataria del servizio, anche parziale, da parte dell’impresa ferroviaria uscente, del gestore dell’infrastruttura o di altro soggetto che ne abbia la disponibilità o la detenzione a qualunque titolo. I contratti del servizio del trasporto ferroviario contengono apposite clausole che impongono all’impresa ferroviaria la messa a disposizione dei predetti beni e dotazioni, in coerenza con la disciplina regolatoria. Sono dotazioni patrimoniali essenziali, in particolare: le reti, gli impianti e, con riferimento alle caratteristiche del servizio oggetto di affidamento, i depositi, gli impianti di manutenzione ed il materiale rotabile in esercizio sulle linee per la gestione dei servizi di competenza della Regione, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica e digitale di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c).
2. L’impresa ferroviaria uscente o altro soggetto che detiene a qualunque titolo i beni e le dotazioni patrimoniali individuati dalla Regione come essenziali o indispensabili è tenuta a mettere a disposizione i beni stessi o comunque a cederli all’impresa affidataria del servizio, anche parziale. La messa a disposizione, o comunque la cessione, di tali beni deve avvenire a condizioni non discriminatorie rispetto a tutti i partecipanti alla procedura di affidamento. Le modalità e le condizioni di trasferimento di tali beni, ivi compreso il prezzo di cessione se dovuto ed i termini per il suo pagamento, sono regolate nel rispetto delle prescrizioni emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
3. Negli atti relativi alle procedure per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario è previsto l’impegno a carico dell’impresa ferroviaria aggiudicataria a subentrare nelle obbligazioni assunte dal precedente gestore relative all’acquisto o al noleggio di materiale rotabile. I termini, le modalità e le condizioni per il subentro sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Per agevolare la messa a disposizione dei beni di cui al comma 2, la Regione, nel rispetto della disciplina europea può acquistare direttamente il materiale rotabile per l’effettuazione dei servizi oggetto di affidamento.
5. Nel caso non si raggiunga un accordo rispetto alla messa a disposizione o alla cessione dei beni e delle dotazioni patrimoniali di cui al comma 2 la Giunta regionale, con suo provvedimento, che costituisce formale diffida ai soggetti in questione, individua i criteri, le modalità e i termini di trasferimento dei beni essenziali o indispensabili, nonché l’eventuale indennità provvisoria nelle more della definizione della questione in via consensuale o giudiziale, ferma la necessaria e immediata destinazione dei beni al servizio pubblico.
6. Entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cui al comma 5, i soggetti citati possono presentare alla Regione motivate controdeduzioni in merito alla determinazione dell’eventuale indennità provvisoria, ai termini e alle condizioni di trasferimento dei beni. Decorsi ulteriori trenta giorni senza che vi sia stato accordo sulle nuove proposte presentate, la Giunta regionale procede a dare esecuzione al provvedimento adottato.
7. L’eventuale indennità provvisoria di cui al comma 5, che l’impresa affidataria del servizio, anche parziale, deve versare all’impresa ferroviaria uscente o ad altro soggetto che ha la detenzione delle dotazioni patrimoniali essenziali o indispensabili a qualunque titolo, è determinata con riferimento alle delibere emanate dalla competente Autorità di regolazione dei trasporti.
NOTE:
216. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. nnnnnnnn) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. 

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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