Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 41
(Integrazione e potenziamento del trasporto ciclo-motoristico)
1. La Regione promuove la diffusione, nell'ambito dello sviluppo intermodale, dell'uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, e dei ciclomotori per il decongestionamento del traffico nelle aree urbane.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale promuove intese con le agenzie per il trasporto pubblico locale, i gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico regionale e locale e le aziende di trasporto allo scopo di attuare il trasporto combinato passeggeri-cicli e motocicli sui mezzi ferroviari e metropolitani, nonché la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari ad assicurare l'accessibilità delle biciclette all'interno delle stazioni e sino ai convogli.
3. La Regione prevede nei bandi per l'assegnazione del servizio una congrua percentuale di trasporto combinato passeggeri-bicicletta sui mezzi ferroviari e metropolitani.
4. I comuni sedi di stazioni ferroviarie o di autostazioni di corrispondenza o di stazioni metropolitane prevedono, in prossimità delle suddette infrastrutture, la realizzazione di adeguati impianti per il deposito custodito di cicli e motocicli, con eventuale annesso servizio di noleggio di biciclette o, in alternativa, prevedono la realizzazione di parcheggi anche non custoditi, in centri di interscambio o adiacenti, dotati di copertura e attrezzati con depositi individuali, promuovendo anche l'installazione di punti di ricarica per cicli e motocicli elettrici. Nei comuni che non sono sede di autostazioni, gli enti locali promuovono la realizzazione di impianti per il deposito di cicli e motocicli presso una o più fermate dei servizi di trasporto pubblico locale.
5. Per la realizzazione dei depositi o dei parcheggi di cui al comma 4, i comuni stipulano convenzioni con i soggetti che gestiscono le stazioni ferroviarie, metropolitane od automobilistiche.
6. I comuni che non gestiscono direttamente le attrezzature di deposito e noleggio di cui al presente articolo assegnano prioritariamente la gestione delle stesse alle cooperative sociali, nonché alle imprese cooperative di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), ovvero alle imprese giovanili finanziabili ai sensi della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).
7. La Regione concede ai comuni e ai gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico regionale e locale contributi in conto capitale per la realizzazione di depositi e parcheggi per biciclette e motocicli e per l'acquisto di biciclette per il noleggio, secondo criteri e priorità definiti con deliberazione della Giunta regionale.
8. La deliberazione di cui al comma 7 deve tener conto degli interventi previsti nel piano regionale e nei piani provinciali e comunali di cui alla legge regionale 30 aprile 2009, n. 7 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica), dell'integrazione delle strutture di deposito con i progetti di rete ciclopedonale in corso di realizzazione e dei programmi in corso per lo sviluppo dell'intermodalità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia