Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 43
(Principi generali)
1. La Regione promuove la realizzazione e lo sviluppo di un sistema tariffario integrato regionale che garantisca l'osservanza dei seguenti principi generali:(247)
a) la definizione di livelli tariffari da parte di ciascun ente competente, nel rispetto della vigente disciplina atti a concorrere, in relazione alle risorse a carico dei bilanci pubblici, all’equilibrio economico-finanziario del sistema, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, nonché l'equità del livello tariffario rispetto alla quantità e qualità del servizio di trasporto pubblico erogato, anche in proporzione all'effettiva lunghezza del tratto di percorso effettuato;(248)
b) l'adeguamento delle tariffe secondo parametri che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e qualità del servizio di trasporto pubblico erogato, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori;
c) l'integrazione dei sistemi tariffari, con l'obiettivo di incentivare il coordinamento tra i diversi modi e gestori di trasporto pubblico, anche con riferimento ai servizi complementari di cui all'articolo 2, comma 6;
d) lo sviluppo di sistemi tariffari innovativi che promuovano l'utilizzo del trasporto pubblico locale, anche attraverso l'introduzione di tariffe variabili in relazione al tipo di fascia oraria, alla frequenza e alla continuità d'uso del servizio;
e) la semplificazione dei sistemi tariffari nei confronti degli utenti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi innovativi di vendita improntati a criteri di accessibilità, capillarità e diversificazione;
f) l’individuazione di obiettivi, politiche ed azioni per realizzare un’armonizzazione tariffaria transfrontaliera in coordinamento con le autorità e gli enti competenti;(249)
g) la promozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi volti a favorire l'utilizzo integrato dei servizi, in conformità agli standard tecnologici disciplinati dall’Unione europea.(250)
NOTE:
247. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. ddddddddd) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
248. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. eeeeeeeee) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
249. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. fffffffff) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
250. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lett. ggggggggg) della l.r. 29 gennaio 2026, n. 2. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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