Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 44
(Sistema tariffario regionale)
1. In coerenza con le politiche tariffarie di cui all'articolo 43, la Giunta regionale, previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale, disciplina con regolamento, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole, i criteri e le modalità di applicazione ai servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del nuovo sistema tariffario integrato regionale, caratterizzato dai seguenti elementi:
a) l'adozione, ai sensi dell'articolo 7, comma 13, lettera c), di sistemi tariffari di bacino aventi caratteristiche uniformi sul territorio regionale, che prevedano, per ciascuna categoria di titolo di viaggio, integrazioni tariffarie obbligatorie tra i servizi comunali, di area urbana, interurbani e ferroviari;
b) l'adozione di una tariffa unica regionale che consenta i collegamenti tra i bacini, salvi gli accordi di cui al comma 2;
c) titoli di viaggio integrati che favoriscano l'utilizzo di diversi mezzi di trasporto pubblico situati anche in bacini diversi.
2. La Regione e le agenzie per il trasporto pubblico locale territorialmente competenti possono concordare l'inclusione dei servizi che attraversano il territorio di più bacini nel sistema tariffario di uno dei bacini interessati.
3. Il sistema tariffario integrato regionale persegue l'integrazione con i sistemi tariffari relativi ai servizi ferroviari interregionali, nazionali ed internazionali; a tal fine, la Giunta regionale intraprende le azioni necessarie, anche concordando con le imprese ferroviarie che erogano servizi nazionali ed internazionali sul territorio lombardo termini e modalità dell'integrazione tariffaria.
4. La Giunta regionale, con il regolamento di cui al comma 1, disciplina altresì, previa consultazione della Conferenza regionale per il trasporto pubblico locale:
a) i titoli di viaggio obbligatori validi per gli spostamenti interbacino e a livello di bacino, ivi compresi i servizi su impianti fissi e a guida vincolata e su impianti a fune, i servizi non convenzionali e i servizi di navigazione di linea;
b) le linee guida per la determinazione, da parte delle agenzie per il trasporto pubblico locale e dell'ente di cui all'articolo 40, previa intesa con la Regione per i servizi ferroviari, della zonizzazione, dei livelli tariffari e dei titoli di viaggio aggiuntivi per quanto riguarda i sistemi tariffari di bacino di cui al comma 1, lettera a);
c) i livelli tariffari applicabili e le modalità di individuazione della polimetrica per il computo delle tariffe dei titoli di viaggio validi per gli spostamenti di cui al comma 1, lettere b) e c);
d) i criteri per lo sviluppo dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi e la loro compatibilità con l'utilizzo della Carta regionale dei servizi;
e) le forme obbligatorie di governo e di gestione del sistema tariffario regionale e le conseguenze in caso di mancata adesione, ivi inclusa la previsione della sospensione, per il periodo di inadempimento, dell'erogazione delle risorse regionali a favore delle agenzie o dei corrispettivi a favore degli operatori;
f) le linee guida per il riparto degli introiti derivanti dai titoli di viaggio utilizzati per le relazioni tra i diversi bacini;
g) le caratteristiche minime obbligatorie delle reti di vendita;
h) le modalità di adeguamento delle tariffe che tengano conto della dinamica inflattiva dei costi generalizzati e di settore e dell'incremento dell'offerta e della qualità del servizio, misurato attraverso la definizione di idonei indicatori, anche a livello del singolo bacino, per i servizi di cui al comma 1, lettera a);
i) le condizioni di trasporto minime comuni per quanto concerne l'utilizzo dei titoli di viaggio;
j) le modalità per l'erogazione di indennizzi a favore dell'utenza e per l'adozione di forme di agevolazione straordinarie a carattere temporaneo;
k) le modalità di determinazione della quota degli introiti tariffari destinata a concorrere alla copertura dei costi di istituzione e di funzionamento delle agenzie;
l) i tempi e le modalità per l'introduzione del sistema tariffario regionale, le norme transitorie da applicare nella fase di adeguamento dei sistemi tariffari vigenti al nuovo sistema tariffario integrato regionale e le eventuali conseguenze in caso di mancato rispetto della tempistica, ivi inclusa la possibilità di sospendere gli adeguamenti tariffari e di prevedere livelli tariffari mediamente superiori negli ambiti in cui è maggiore il livello di integrazione tariffaria;
m) le categorie di utenti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 45.
5. La Giunta regionale approva il regolamento tariffario di cui al comma 1 entro il termine massimo di nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5 bis. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale e l’Autorità di Bacino lacuale di Iseo, Endine e Moro:(57)
a) in caso di mancata definizione degli indicatori di qualità dei servizi di trasporto di cui all’articolo 26 del regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico (art. 44, l.r. 6/2012)) per gli affidamenti in corso di validità, applicano la percentuale di adeguamento definita dalla Giunta regionale riferita alle tariffe di collegamento tra bacini;
b) per l’adeguamento delle tariffe dei titoli di viaggio integrati di bacino, ove applicabile, attribuiscono agli indicatori di qualità e quantità una pesatura in base al volume di servizio espletato nel bacino di competenza (treni*km e vetture*km) su base annua in riferimento all’anno precedente;
c) nel biennio successivo all’entrata in vigore di un sistema tariffario integrato di bacino non applicano l’adeguamento delle tariffe.
5 ter. Gli enti partecipanti all’assemblea indetta dagli enti di cui al comma 5 bis che, in virtù della somma delle quote di partecipazione hanno espresso voto negativo, determinando l’assunzione di una deliberazione di mancato o parziale adeguamento tariffario, devono contestualmente garantire l’integrale copertura economica e finanziaria di tutti i servizi interessati, secondo criteri definiti dagli enti stessi di cui al comma 5 bis, per l’intero periodo di vigenza dell’affidamento in corso in cui si producono gli effetti del voto espresso, con riferimento al mancato o parziale adeguamento delle tariffe dei suddetti servizi.(57)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi