Legge Regionale
4 aprile 2012
, n. 6
Disciplina del settore dei trasporti
(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6
Art. 54
(Deposito di beni mobili sul demanio ed ormeggi abusivi)
1. È vietato abbandonare e depositare unità di navigazione e altri beni mobili e rifiuti sul demanio lacuale e fluviale. Le unità di navigazione e gli altri beni mobili collocati su tali aree demaniali al di fuori degli spazi di ormeggio assegnati o senza concessione sono rimossi, previa semplice constatazione da parte degli agenti addetti alla vigilanza, a cura degli enti preposti alla gestione del demanio, con esecuzione in danno del proprietario, ove conosciuto.
2. In caso di violazione del comma 1, il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione e ripristino, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 60,00 ad euro 600,00.
3. Gli enti preposti alla gestione del demanio curano, altresì, la rimozione dei relitti e dei materiali sommersi o abbandonati sugli arenili, al fine di garantire una regolare funzionalità delle vie di navigazione e l'uso corretto degli spazi e delle aree demaniali. La rimozione avviene previa constatazione degli agenti preposti alla vigilanza e lo smaltimento è disposto dall'ente preposto alla gestione del demanio senza ulteriore formalità, nel rispetto delle discipline ambientali.
4. Le unità di navigazione rimosse sono conservate in apposite aree per trenta giorni, trascorsi i quali senza che alcuno abbia avanzato richiesta di restituzione, con provvedimento dei soggetti di cui al comma 3, può esserne disposta la distruzione o la messa all'asta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia