Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 55
(Disposizioni contro l'inquinamento delle acque)
1. In tutte le acque interne, nonché sulle banchine, moli, pontili, rive e altre pertinenze è vietato:
a) lo svuotamento delle acque di sentina oleose;
b) il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o di acque di sentina;
c) lo scarico dall'unità di navigazione dei residui di combustione di oli lubrificanti, di acqua di lavaggio o di ogni altra sostanza pericolosa o inquinante.
2. Le unità di navigazione nuove devono essere attrezzate per garantire che gli scarichi avvengano secondo le norme vigenti.
3. I comuni rivieraschi e i titolari di porti e approdi devono realizzare e assicurare l'installazione e il funzionamento di adeguate strutture per lo smaltimento di tutti i tipi di rifiuti originati dalle attività di navigazione. Gli investimenti necessari per le strutture pubbliche sono finanziati con il programma di cui all'articolo 12.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il trasgressore è tenuto a pagare le spese di rimozione ed eventuale ripristino dei danni, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120,00 ad euro 1.200,00.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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