Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 65
(Norme transitorie)
1. La conservazione dell'ammontare delle contribuzioni di cui all'articolo 138, commi 1, 2 e 3, della l.r. 11/2009è subordinata alla adesione alla riorganizzazione dell'assetto dell'offerta definita dagli enti concedenti. Nel caso di mancata adesione delle aziende alla riorganizzazione definita dall'ente concedente, la Regione, sulla base di apposita attestazione, procede ad una riduzione sino al massimo del 15 per cento del contributo di esercizio, da destinare allo stesso ente concedente per far fronte a miglioramenti dell'offerta di servizio.
2. Fino all'attuazione del modello regionale di integrazione tariffaria di cui all'articolo 44, restano salvi i contenuti delle integrazioni tariffarie già operanti ai sensi della legge regionale 11 settembre 1989, n. 44 (Nuovo sistema tariffario dei servizi pubblici locali di trasporto).
3. Rimangono salvi i procedimenti avviati in attuazione della deliberazione del Consiglio regionale n. VI/1347 del 12 ottobre 1999, concernente la determinazione delle categorie degli interventi da finanziare a sostegno degli investimenti nel trasporto pubblico locale, pendenti all'entrata in vigore della l.r. 11/2009. Gli atti amministrativi finanziari già assunti a norma dell'articolo 31, comma 6, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia) continuano a produrre effetti con particolare riferimento agli obblighi ed alle sanzioni per le inosservanze, da parte dei beneficiari, dei vincoli di destinazione e di inalienabilità.
4. Fino all’attuazione della disciplina di cui all’articolo 17, la Giunta regionale definisce i criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli stanziamenti di bilancio e in coerenza con le disposizioni della legge statale di stabilità. Al dirigente competente è demandata l’assegnazione delle risorse finanziarie e l’erogazione delle stesse in forma di quote mensili.(87)
5. Rimangono salvi gli effetti derivanti dalle procedure di iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, già esperite ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 aprile 1995, n. 20 (Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente), nonché ai sensi dell'articolo 55 della l.r. 11/2009, così come modificato dall'articolo 11 della l.r. 3/2011.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e in applicazione dell'articolo 6, comma 7, della legge 21/1992, a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 giugno 2004, n. 146 (Istituzione della Provincia di Monza e della Brianza) e dell'istituzione di apposito ruolo provinciale ai sensi dell'articolo 53 della l.r. 11/2009, sono iscritti di diritto nel ruolo della Provincia di Monza e della Brianza coloro che, alla data di istituzione dello stesso ruolo, risultano già titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente rilasciata da uno dei comuni appartenenti alla circoscrizione territoriale della Provincia di Monza e della Brianza.
6 bis. Rimangono salvi gli atti adottati dalle Agenzie per il trasporto pubblico locale in attuazione dell’articolo 60, comma 4, così come sostituito dall’articolo 30, comma 1, lett. a), della legge regionale 25 maggio 2021, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021), alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche agli articoli 60, 65 e 67 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore trasporti).(88)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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