Legge Regionale 18 aprile 2012 , n. 7

Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione

(BURL n. 16, suppl. del 20 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-18;7

Art. 54
(Qualità dei servizi pubblici)
1. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della l. 15 marzo 1997 n. 59), individua adeguati livelli minimi di qualità dei servizi propri, di quelli erogati dagli enti dipendenti e dalle società di cui all'allegato A1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006 n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), nonché, previo accordo con le amministrazioni locali interessate, dei servizi relativi a funzioni conferite agli enti locali, prevedendo strumenti di garanzia e meccanismi di misurazione e di controllo anche attraverso l'adozione di strumenti di misurazione della soddisfazione degli utenti.(60)
2. La Giunta regionale utilizza gli esiti delle misurazioni dei livelli di servizio di cui al comma 1, unitamente agli indicatori di virtuosità previsti dall'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2011), per individuare forme premiali nella destinazione di trasferimenti a carico del bilancio regionale, senza oneri aggiuntivi per lo stesso.
3. Nell'attuazione delle misure di cui al presente articolo, la Giunta regionale promuove il coinvolgimento delle Camere di Commercio e delle associazioni di rappresentanza delle imprese, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni regionali di tutela dei consumatori e degli utenti.
3 bis. La Regione promuove l'attivazione dei servizi informativi e digitali finalizzati a fornire direttamente informazioni agli utenti che hanno espresso interesse alla loro ricezione, secondo modalità definite con delibera della Giunta regionale da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018), nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.(61)
NOTE:
60. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 4dicembre 2018, n. 17. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi