Legge Regionale
16 luglio 2012
, n. 12
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 29, suppl. del 16 Luglio 2012 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-16;12
Art. 6
(Norme per l'adeguamento alle disposizioni del d.lgs. 118/2011 nell'ambito della sperimentazione di cui all'art. 36 dello stesso decreto)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'Allegato 2, punto 5.4, dello stesso decreto, è iscritto al bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 il fondo pluriennale vincolato, a garanzia della copertura delle obbligazioni passive impegnate in esercizi successivi a quello di accertamento delle relative risorse finanziarie. Sul fondo pluriennale vincolato non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.
2. Per l'utilizzo del fondo pluriennale ovvero per la riallocazione delle risorse tra il fondo e il capitolo di bilancio destinato alla specifica spesa, si procede tramite variazione di bilancio da effettuare con decreto del dirigente della struttura competente in materia finanziaria, entro la data prevista per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 7, comma 3, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011.
3. In applicazione del comma 1, al bilancio regionale per l'esercizio 2012 e pluriennale 2012-2014 sono apportate le seguenti variazioni:
4. In attuazione dell'articolo 12, comma 4, del d.p.c.m. 28 dicembre 2011è istituito sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014 il 'Fondo svalutazione crediti', il cui ammontare è determinato ai sensi dell'Allegato 2, punto 3.3 dello stesso d.p.c.m. 28 dicembre 2011.
5. Sul fondo svalutazione crediti non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti e le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978.
6. In applicazione del comma 4, all'UPB 4.3.2.210 'Fondo per altre spese correnti' del bilancio regionale è autorizzato l'accantonamento rispettivamente di € 21.000.000,00 per l'esercizio 2012, di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2013 e di € 1.000.000,00 per l'esercizio 2014.
7. In applicazione dell'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), a decorrere dal 1° gennaio 2013 le risorse stanziate sui capitoli a bilancio destinati alla copertura dei residui perenti non sono impegnabili ma sono oggetto di prelievo, da effettuare secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 2, della l.r. 34/1978 e riallocabili sui capitoli di provenienza oppure sui capitoli derivanti dall'adeguamento degli stessi al IV livello del piano dei conti.
8. Gli enti regionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale 2 febbraio 2012, n. 2962 (Individuazione degli enti regionali che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del d.lgs. 118/2011) nel corso della sperimentazione applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, anche in deroga ai rispettivi regolamenti. Le variazioni di bilancio finalizzate alla riallocazione delle risorse tra il fondo pluriennale vincolato e i capitoli di bilancio destinati alla specifica spesa sono adottate con decreto del dirigente competente in materia di bilancio, previa comunicazione al collegio dei revisori dell'ente. Sono adottate con decreto del dirigente competente in materia di bilancio e previa comunicazione al collegio dei revisori dell'ente anche le variazioni compensative tra i capitoli di entrata o di spesa allocati al medesimo titolo di bilancio e necessarie all'adeguamento al piano dei conti integrato di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione laddove presente.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia