Legge Regionale
19 dicembre 2012
, n. 19
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico(1)
(BURL n. 51, suppl. del 20 Dicembre 2012 )
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Art. 1
(Norme per l’adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) nell’ambito della sperimentazione di cui all’articolo 36 dello stesso decreto. Applicazione del d.p.c.m. 28 dicembre 2011)
1. In applicazione dell'articolo 9, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 (Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) a partire dall'esercizio finanziario 2013 Regione Lombardia adotta il bilancio di previsione finanziario annuale e triennale, composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal preventivo triennale di competenza di cui agli allegati n. 7 dello stesso decreto.
2. Al bilancio di previsione finanziario annuale e triennale di cui al comma 1 sono allegati:
a) la nota preliminare che si conforma alla nuova struttura del bilancio di cui al comma 1 (allegato 1);
b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 6);
g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
l) l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'art. 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) (allegato 13);
n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate per l'esercizio finanziario 2013 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi dell'articolo 22 comma 1 della l.r. 34/1978 (allegato 14);
o) le spese e le entrate connesse, per le quali le leggi regionali autorizzano la determinazione annuale con la legge di approvazione del bilancio (allegato 15);
p) l'elenco dei programmi collegati relativi alle risorse rimodulabili tra cui la Giunta regionale con provvedimento amministrativo può effettuare variazioni compensative (allegato 16);
3. All'individuazione dei capitoli all'interno rispettivamente di ciascuna categoria di entrata e di ciascun macroaggregato di spesa del bilancio e alla relativa assegnazione alle direzioni generali si provvede con successivo provvedimento a cura del segretario generale o suo delegato.
4. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e triennale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e dell'art. 16 del d.lgs. 118/2011 con provvedimento della Giunta regionale, sono i seguenti:
a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi, limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a), del d.lgs. 118/2011;
b) le variazioni tra le dotazioni finanziarie rimodulabili interne a ciascun programma ovvero le rimodulazioni compensative tra programmi di diverse missioni, di cui alla lettera p) del comma 2, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b), del d.lgs. 118/2011;
c) le variazioni compensative fra le diverse categorie delle medesime tipologie di entrata e fra i diversi macroaggregati del medesimo programma;
d) le variazioni di bilancio degli stanziamenti di cassa ed i prelievi del fondo di riserva per le spese impreviste;
e) le variazioni relative all'iscrizione di nuove entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
f) le variazioni compensative delle risorse derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altre assegnazioni vincolate tra programmi, appartenenti anche a missioni diverse, nel rispetto delle finalità di spesa definite nella legge di spesa e nell'eventuale provvedimento di assegnazione;
f bis) le variazioni riguardanti l'iscrizione delle entrate e delle relative spese riguardanti poste autonome di natura compensata la cui destinazione specifica sia tassativamente regolata dalla legislazione nazionale e regionale in vigore.(2)
5. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e triennale, da effettuarsi ai sensi dell'art. 10 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 e dell'art. 16 del d.lgs. 118/2011 con provvedimento del responsabile finanziario su richiesta motivata del dirigente responsabile della materia, sono i seguenti:
a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione annuale e triennale salvo differente autorizzazione della Giunta, con riferimento ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e ai trasferimenti in conto capitale, il responsabile finanziario può effettuare variazioni compensative solo dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato e al medesimo codice di quarto livello del piano dei conti;(3)
b) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge regionale 16 luglio 2012, n. 12 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);
6. Ai sensi dell'art. 14 del d.p.c.m. 28 dicembre 2011 in merito al ri-accertamento dei residui all'avvio della sperimentazione è autorizzato il ri-accertamento dei residui attivi e passivi relativi a risorse autonome, al fine di eliminare quelli cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 31 dicembre 2012. Ad esito della suddetta operazione è altresì autorizzato l'incremento della dotazione finanziaria di competenza e di cassa derivante dalle relative risultanze, riportate nel prospetto allegato al bilancio (allegato 19) e aggregate rispettivamente per voci di entrata e di spesa, con l'indicazione della copertura finanziaria da fondo pluriennale vincolato. A eventuali successive variazioni si provvederà con provvedimento amministrativo della Giunta, in analogia a quanto previsto dall'art.7, comma 3, del medesimo d.p.c.m..
7. Con successivo atto del responsabile finanziario, entro la data di approvazione del rendiconto 2012, si provvede all'eventuale ri-accertamento dei residui attivi e passivi finanziati da risorse con vincolo di destinazione.
8. Gli enti regionali, individuati con deliberazione della Giunta regionale 22 febbraio 2012, n. 2962 (Individuazione degli enti regionali che partecipano alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di cui all'art. 36 del d.lgs. 118/2012), nel corso della sperimentazione applicano le norme regionali finalizzate all'adeguamento del sistema contabile alle disposizioni del d.lgs.118/2011 eventualmente anche in deroga ai rispettivi regolamenti.
9. A decorrere dal 1° gennaio 2013, nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento ai nuovi principi di cui al Titolo I del d.lgs.118/2011, le disposizioni di cui al d.p.c.m. 28 dicembre 2011 si applicano in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla l.r. 34/1978, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili con quelle di cui al medesimo d.p.c.m..
10. Al bilancio di previsione finanziario annuale e triennale di cui al comma 1 sono allegati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, lett. f-bis), della l.r. 34/1978, come modificata dalla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2009) (allegato 20).
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia