Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 7
(Divieto di cumulo con la carica di componente del Governo o di parlamentare)
1. Il trattamento economico di cui all'articolo 2 non spetta al consigliere regionale che nel corso del mandato sia nominato componente del Governo della Repubblica o sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di componente del Governo, di parlamentare nazionale o europeo, sino alla eventuale opzione per la carica regionale.
2. Il trattamento economico di cui all'articolo 2 non spetta al componente del Governo della Repubblica o al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che nel corso del mandato sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di componente del Governo, di parlamentare nazionale o europeo, sino alla eventuale opzione per la carica regionale.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai componenti della Giunta regionale e ai sottosegretari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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