Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
Art. 15
(Rendicontazione)
1. Ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale, secondo il modello di rendicontazione di cui all'Allegato B del d.p.c.m. 21 dicembre 2012. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.
2. Il rendiconto di esercizio annuale è corredato da una relazione illustrativa sottoscritta dal presidente del gruppo che se ne assume la responsabilità, nella quale si dà atto delle spese sostenute da ciascun gruppo, supportate da formale documentazione contabile allegata alla relazione stessa.
3. Il presidente di ciascun gruppo consiliare trasmette, entro il 15 febbraio di ogni anno, il rendiconto di esercizio, corredato della relativa documentazione in copia conforme all’originale, al Presidente del Consiglio regionale, che lo invia tempestivamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del d.l. 174/2012.(16)
4. Il presidente uscente del gruppo presenta il rendiconto entro trenta giorni dalla fine della legislatura o dallo scioglimento del gruppo consiliare.
5. I libri, le scritture e i documenti contabili sono depositati presso l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale a fine legislatura o all'atto dello scioglimento, per qualsiasi causa, del gruppo e sono conservati per cinque anni dalla data di deposito. Della consegna viene redatto apposito verbale. L’Ufficio di presidenza detta le disposizioni attuative del presente comma, ferma restando la responsabilità del contenuto della documentazione consegnata in capo al presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto di cui al comma 2.(17)
5 bis. Il collegio dei revisori dei conti di cui alla legge regionale 17 dicembre 2012, n. 18 (Legge finanziaria 2013) esprime parere, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, circa la rispondenza delle spese effettuate da ciascun gruppo consiliare alle finalità previste dalla presente legge e rilascia, su richiesta dei presidenti dei gruppi consiliari, una attestazione di regolarità attinente la veridicità e la correttezza delle spese annotate nei rendiconti dei gruppi consiliari che, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, accompagna i rendiconti trasmessi al Presidente del Consiglio.(18)
NOTE:
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 1) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20.
17. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), numero 2) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia