Legge Regionale 24 giugno 2013 , n. 3

Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3

Art. 17
(Adempimenti a seguito della deliberazione di non regolarità del rendiconto)
1. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale trasmette la deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo, ai sensi dell'articolo 1, commi 11 e 12, del d.l. 174/2012, ai presidenti dei gruppi consiliari interessati e procede agli adempimenti ivi previsti nei confronti dei rispettivi gruppi.
2. In caso di dichiarazione di non regolarità dei rendiconti da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei conti, l'Ufficio di presidenza dispone l'obbligo di restituzione delle somme ricevute ai sensi dell'articolo 14, non regolarmente rendicontate, concedendo al gruppo un termine non superiore a sessanta giorni. La comunicazione è inviata al presidente del gruppo consiliare che ha sottoscritto il rendiconto presentato e contestato. Nel caso in cui il gruppo abbia cambiato il presidente nel corso della legislatura, la comunicazione è inviata al presidente che ha autorizzato la spesa non regolare. Nel caso di gruppo consiliare non più presente in Consiglio regionale, la comunicazione è inviata al presidente del gruppo cessato.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di mancata trasmissione dei rendiconti dei gruppi consiliari al Presidente del Consiglio regionale nei termini di cui all'articolo 15.
5. L'Ufficio di presidenza, in considerazione dell'ammontare complessivo delle somme oggetto di restituzione, può accordare, su richiesta del gruppo interessato, la restituzione in forma rateizzata delle somme dovute, con l'applicazione degli interessi legali. L'accordo di rateizzazione non può avere una durata complessiva superiore a cinque anni. Le forme e le modalità per l'applicazione del presente comma, unitamente alla predisposizione di uno schema tipo, sono definite da apposita deliberazione dell'Ufficio di presidenza.
6. L'eventuale ricorso contro i provvedimenti di cui al presente articolo non costituisce causa di incompatibilità per i consiglieri regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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