Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
Art. 18
(Disposizioni in materia di personale dei gruppi consiliari)
1. I gruppi consiliari, per il reclutamento e la gestione del personale, possono avvalersi di quanto disposto dall'articolo 67 della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale) come modificato dalla presente legge.(20)
2. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. 174/2012 e secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Conferenza di cui all'articolo 1, ogni gruppo consiliare si avvale del personale necessario per lo svolgimento delle funzioni scelto in virtù di un rapporto di natura fiduciaria e costituente specifico apparato denominato segreteria.
2 bis. Per i fini di cui al comma 1, il presidente del gruppo acquisisce dagli interessati la documentazione e le certificazioni richieste per la stipulazione del contratto e, per i contratti stipulati ai sensi dell’articolo 67 della l.r. 20/2008, provvede a fornirla all’amministrazione consiliare.(21)
3. Ai soli fini della determinazione dello stanziamento annuale spettante ai singoli gruppi per l'acquisizione del personale delle segreterie si fa riferimento al costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, senza posizione organizzativa, del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al personale regionale per ciascun consigliere regionale.(22)
3 bis. Il costo di un’unità di personale di cui al comma 3è determinato con riferimento al trattamento economico fondamentale e accessorio massimo previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa, considerando gli incentivi per la produttività all’inizio di ogni legislatura, i compensi per le prestazioni straordinarie nel limite massimo di 180 ore e il valore del buono pasto. A tal fine sono computati i relativi oneri previdenziali e assistenziali e l’imposta regionale sulle attività produttive. Il valore del trattamento economico fondamentale è aggiornato in relazione ai valori stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti nel corso della legislatura.(23)
3 ter. I membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e i consiglieri regionali di altre Regioni non possono appartenere alle segreterie di cui al presente articolo, nonché avere rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso con i gruppi consiliari.(23)
3 quater. Durante il periodo elettorale, relativo a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica e fino alla proclamazione degli eletti, non possono essere stipulati con i candidati a tali elezioni nuovi contratti per essere assunti presso le segreterie di cui al presente articolo, nonché per instaurare rapporti di qualsiasi tipo a titolo oneroso coi gruppi consiliari.(23)
3 quinquies. Il personale addetto alle segreterie dei gruppi può essere individuato anche tra i dipendenti regionali oppure comandato da amministrazioni statali, locali, enti e aziende pubbliche. Per i dipendenti regionali il rapporto si costituisce con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato di legislatura anche in categoria di inquadramento diversa da quella relativa al rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato comporta per i dipendenti di amministrazioni pubbliche la collocazione in aspettativa senza assegni. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine, con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma, il personale dipendente della Giunta regionale, del Consiglio regionale e da enti e aziende dipendenti dalla Regione si considera dipendente dello stesso ente.(24)
3 sexies. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce i principi che garantiscono l'idoneità professionale del personale da assegnare ai gruppi consiliari e suddivide tra i gruppi consiliari le risorse finanziarie complessive. Qualora l'Ufficio di presidenza non definisca criteri diversi, lo stanziamento disponibile per ciascun gruppo consiliare è determinato in relazione al numero di consiglieri componenti il gruppo stesso. In caso di variazione della consistenza numerica del gruppo consiliare, l'importo è rideterminato dalla data di protocollazione della comunicazione della variazione al Presidente del Consiglio regionale.(24)
NOTE:
20. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 16, lett. a) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 e dall'art. 10, comma 16, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22.
21. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 1) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20.
22. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 2) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20.
23. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e), numero 3) della l.r. 9 luglio 2014, n. 20.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia