Legge Regionale
24 giugno 2013
, n. 3
Riduzione dei costi della politica in attuazione del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213
(BURL n. 26, suppl. del 25 Giugno 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-06-24;3
Art. 23
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) l.r. 7 maggio 1992, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 concernente: "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" e l.r. 23 giugno 1977, n. 31 relativa all'assegnazione di personale ai gruppi consiliari - Norme in materia di rendiconto dei gruppi consiliari)(30);
b) l.r. 27 ottobre 1972, n. 34 (Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari) (31);
c) l.r. 18 maggio 1983, n. 41 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 27 ottobre 1972, n. 34 e 16 giugno 1979, n. 32, in materia di contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari)(32);
d) l.r. 25 luglio 1992, n. 22 (Integrazione della L.R. 27 ottobre 1972, n. 34 e successive modificazioni, concernente "Provvidenze e contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari")(33);
e) l.r. 23 luglio 1996, n. 17 (Trattamento indennitario dei consiglieri della Regione Lombardia)(34).
2. Sono altresì abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) l'articolo 1 della l.r. 13 dicembre 2011, n. 21 (Riduzione delle indennità e abolizione degli istituti dell'assegno vitalizio e dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali)(35);
b) il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2011)(36);
c) l'articolo 2 della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010)(37);
d) il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2009)(38);
e) il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 2 agosto 2006, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(39);
f) i commi 14, 15 e 16 dell'articolo 7 della l.r. 5 agosto 2002, n. 17 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2002 ed al bilancio pluriennale 2002/2004 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(40);
g) l'articolo 6 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6 (Modifiche alla legislazione per l'attuazione degli indirizzi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria regionale - Collegato ordinamentale 2001)(41);
h) i commi 7 e 8 dell'articolo 2 della l.r. 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale)(42);
i) il comma 14 dell'articolo 1 della l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali in materia di assetto istituzionale, sviluppo economico, territorio e ambiente e infrastrutture e servizi alla persona, finalizzate all'attuazione del DPEFR ai sensi dell'art. 9-ter della L.R. 34/1978)(43);
j) il comma 6 dell'articolo 2 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative inerenti l'assetto istituzionale, gli strumenti finanziari e le procedure organizzative della Regione)(44);
k) l'articolo 5 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni)(45).
3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sulla legislazione regionale previgente e in particolare quelli prodotti dal combinato disposto dell'articolo 7-ter della l.r. 17/1996 e dell'articolo 2 della l.r. 21/2011.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia