Legge Regionale
31 luglio 2013
, n. 5
Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali
(BURL n. 31, suppl. del 01 Agosto 2013 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-07-31;5
Art. 9
(Disposizioni non finanziarie)
1. Alla legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia)(12) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 2 le parole: 'entro sessanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro nove mesi';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 10è aggiunto il seguente:
'1-bis. In attesa del riordino complessivo della materia, per l'anno 2013 si applica l'aggiornamento dell'individuazione e della classificazione dei piccoli comuni effettuato, ai sensi dell'articolo 2, nella IX legislatura regionale.'.
2. L’articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 2008, n. 33 (Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione” - Collegato 2009)(13)è sostituito dal seguente:
“Art. 14
(Sostegno finanziario di iniziative del PRS)
1. Finlombarda s.p.a. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio o a valere su fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Sono a carico di Finlombarda s.p.a. gli oneri derivanti dalle anticipazioni effettuate nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
2. Finlombarda s.p.a. è altresì autorizzata, nei limiti delle riserve vincolate nel proprio bilancio a finalità regionali, a contribuire al sostegno finanziario delle iniziative di cui al comma 1, utilizzando le forme tecniche più idonee.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di effettuazione delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché le modalità di sostegno finanziario di cui al comma 2.”.
(Sostegno finanziario di iniziative del PRS)
1. Finlombarda s.p.a. è autorizzata, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio o a valere su fondi conferiti in gestione, a effettuare anticipazioni finanziarie esclusivamente per le iniziative funzionali alla realizzazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS). Sono a carico di Finlombarda s.p.a. gli oneri derivanti dalle anticipazioni effettuate nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.
2. Finlombarda s.p.a. è altresì autorizzata, nei limiti delle riserve vincolate nel proprio bilancio a finalità regionali, a contribuire al sostegno finanziario delle iniziative di cui al comma 1, utilizzando le forme tecniche più idonee.
3. Con proprio provvedimento la Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di effettuazione delle anticipazioni finanziarie di cui al comma 1, nonché le modalità di sostegno finanziario di cui al comma 2.”.
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute dell'ambiente)(15)è inserito il seguente:
'3 bis. I tecnici accreditati all'esercizio delle attività di diagnosi e di certificazione energetica sono tenuti a sostenere, con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data del loro accreditamento, un esame di aggiornamento, secondo modalità stabilite dall'ente competente. Il mancato superamento dell'esame di aggiornamento comporta la revoca dell'accreditamento. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai tecnici iscritti a ordini o collegi professionali.'.
5. All'articolo 34 ter della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione)(16) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole:
'quando derivano dai trasferimenti statali disposti ai sensi dell'articolo 10 della citata legge.';
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, ai soggetti indicati al comma 2 possono altresì essere concessi contributi regionali, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale in relazione:
3 ter. Le domande per accedere ai contributi di cui al comma 3 bis, non soddisfatte nell'anno di riferimento per insufficienza di fondi, non sono valide per gli anni successivi.';
a) al valore dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) riferito al nucleo familiare di appartenenza del soggetto richiedente;
b) alla gravità della disabilità accertata, con prioritaria considerazione dei soggetti con invalidità totale;
3 ter. Le domande per accedere ai contributi di cui al comma 3 bis, non soddisfatte nell'anno di riferimento per insufficienza di fondi, non sono valide per gli anni successivi.';
c) all'inizio del comma 4 sono inserite le seguenti parole: 'Con esclusivo riferimento ai contributi di cui al comma 3,';
d) dopo il comma 4è inserito il seguente:
'4 bis. Al fine di accelerare la conclusione dei procedimenti di erogazione, i contributi assegnati anteriormente all'entrata in vigore della legge recante (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2013 ed al bilancio pluriennale 2013/2015 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) restano confermati se gli interventi finanziati riguardano l'adeguamento di abitazioni private e ricadono nelle tipologie individuate dal d.m. 14 giugno 1989, n. 236 e dall'Allegato alla presente legge.'.
6. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali)(17) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 90 è inserito il seguente:
'5 bis. L'ingiunzione fiscale di cui all'articolo 2 del r.d. 639/1910 deve recare l'indicazione di tutti gli elementi previsti dagli articoli 474 e 480 del c.p.c..';
b) dopo il comma 1 dell'articolo 92 sono inseriti i seguenti:
'1 bis. Per la riscossione coattiva dei tributi regionali di cui al Titolo III, nonché delle altre entrate regionali possono altresì applicarsi le procedure previste dal r.d. 639/1910; in tal caso le procedure per la riscossione coattiva sono avviate con l'ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 90, comma 5 bis.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di economicità, nonché le modalità organizzative e operative delle procedure di cui ai commi 1 e 1 bis. Gli effetti della deliberazione di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione della medesima. Nelle more dell'efficacia della deliberazione si applicano le procedure di cui al comma 1.'.
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri di economicità, nonché le modalità organizzative e operative delle procedure di cui ai commi 1 e 1 bis. Gli effetti della deliberazione di cui al presente comma decorrono dal 1° gennaio successivo alla data di approvazione della medesima. Nelle more dell'efficacia della deliberazione si applicano le procedure di cui al comma 1.'.
7. Il terzo e quarto periodo del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)(18) sono soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2014.
8. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 e al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(19) sono sostituiti dai seguenti:
'3 bis. Qualora entro i termini previsti dalla normativa nazionale non sia adottato, per ciascun anno, il provvedimento di cui al comma 3, la Giunta regionale, senza introdurre modifiche alle modalità di assegnazione dell'obiettivo di ciascun ente in termini di patto orizzontale e verticale, può prorogare, con propria deliberazione, le modalità applicative stabilite sulla base dell'intesa dell'anno precedente, apportando eventuali adeguamenti di carattere tecnico riguardanti il monitoraggio e la verifica degli adempimenti, nel rispetto dei contenuti sostanziali dell'intesa medesima.
3 ter. Ulteriori spazi finanziari che dovessero essere destinati alla Regione, in aggiunta agli spazi assegnati ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono concorrere all'introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato 'Legge di stabilità 2011'), secondo modalità anche diverse dall'intesa di cui al comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.'.
3 ter. Ulteriori spazi finanziari che dovessero essere destinati alla Regione, in aggiunta agli spazi assegnati ai sensi dell'articolo 1 bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono concorrere all'introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle Stato 'Legge di stabilità 2011'), secondo modalità anche diverse dall'intesa di cui al comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente.'.
9. Al fine di assicurare la piena valorizzazione e razionalizzazione del patrimonio di proprietà della Regione, l'amministrazione regionale è autorizzata a cedere allo Stato, agli enti locali, ed altri enti pubblici e agli enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007), mediante vendita o donazione, beni mobili facenti parte del patrimonio disponibile divenuti non più di utilità regionale o la cui gestione sia eccessivamente onerosa; di tale circostanza deve darsi adeguata motivazione nel provvedimento di cessione.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia