Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione

(BURL n. 46, suppl. del 11 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-07;10

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge le definizioni di 'attività di panificazione', 'panificio', 'pane fresco' e 'pane conservato' sono quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. Ai fini della presente legge l'impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini e l'intero ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, si considerano con riferimento all'azienda, intesa come complesso unitario funzionalmente collegato di beni, anche di diversa natura.
3. Ai fini della presente legge si considera 'pane di produzione locale' il pane preparato prevalentemente con ingredienti la cui provenienza risulta avere la minore distanza di trasporto e che rispettano le caratteristiche della stagionalità.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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