Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione

(BURL n. 46, suppl. del 11 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-07;10

Art. 6
(Istituzione del contrassegno regionale)
1. La Regione, riconoscendo l'importanza che un prodotto di qualità riveste per il miglioramento dell'offerta rivolta al consumatore, nonché per il rilancio dell'economia di settore, istituisce un apposito contrassegno regionale al fine di attestare la vendita del pane fresco.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di produttori e panificatori, definisce:
a) gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche necessarie per il conferimento del contrassegno di cui al comma 1;
b) gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di promozione e sostegno, avendo riguardo, in particolare, alle azioni di pubblicizzazione dei panifici e rivendite destinatari del contrassegno di cui al comma 1, nonché alla sensibilizzazione del consumatore finale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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