1. La Giunta regionale o il Segretario generale della Presidenza, quando emergono fatti anche potenzialmente lesivi degli interessi dell'amministrazione, possono disporre una verifica ispettiva per individuare eventuali responsabilità disciplinari e amministrative.
2. La verifica ispettiva è condotta nel rispetto del principio del contraddittorio, nei confronti dei soggetti interessati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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