Legge Regionale 24 luglio 2014 , n. 22

Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna(1)

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-24;22

Art. 2
(Designazione dei rappresentanti regionali)
1. La designazione dei rappresentanti della Regione Lombardia nel consiglio di amministrazione e nel collegio dei revisori dei conti dell'Istituto è disciplinata, rispettivamente, dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) e dalla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 25 (Norme per le nomine e designazioni di competenza del Consiglio regionale).
NOTE:
1. Vedi l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 185 del 30 giugno 2014. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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