Legge Regionale 24 luglio 2014 , n. 22

Ratifica dell'intesa fra la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna concernente il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna(1)

(BURL n. 30, suppl. del 25 Luglio 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-07-24;22

Art. 3
(Efficacia dell'intesa e abrogazioni)
1. L'intesa di cui all'articolo 1 è efficace dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle due leggi regionali di ratifica.
2. Alla data di cui al comma 1 sono abrogate la legge regionale 24 novembre 2000, n. 26 (Riordinamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 'Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lett. h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421')(2) e le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 15 marzo 2012, n. 5 (Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Attuazione dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 'Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica', convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)(3).
NOTE:
1. Vedi l.r. Emilia-Romagna 30 giugno 2014, n. 9 pubblicata nel Bollettino Ufficiale Emilia-Romagna n. 185 del 30 giugno 2014. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 24 novembre 2000, n. 26, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
3. Si rinvia alla l.r. 15 marzo 2012, n. 5, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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