Legge Regionale 30 dicembre 2014 , n. 35

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2015

(BURL n. 53, suppl. del 31 Dicembre 2014 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2014-12-30;35

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 19/2008 e disposizioni per i nuovi comuni derivanti da fusione)
1. Alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:(2)
'Art. 18
(Unioni di comuni lombarde)
1. Le unioni di comuni lombarde sono costituite tra comuni per l'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, almeno cinque delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni; le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione con le stesse procedure e maggioranza di cui al primo periodo. L'unione è costituita a decorrere dalla data di efficacia dell'atto costitutivo, qualora non previsto diversamente dall'atto medesimo.
4. Lo statuto individua la sede e le funzioni dell'unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e insediamento, nonché la durata dell'unione, comunque non inferiore a dieci anni. Lo statuto definisce, altresì, le procedure per lo scioglimento dell'unione o per il recesso da parte dei comuni partecipanti e relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra unione e comune uscente. Lo statuto stabilisce gli effetti, anche sanzionatori, del recesso di un comune prima della scadenza del termine di durata dell'unione.
5. Sono organi dell'unione il presidente, la giunta e il consiglio e sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il presidente è scelto tra i sindaci dei comuni associati e la giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la rappresentanza di ogni comune. Lo statuto può, altresì, prevedere criteri di ponderazione del voto spettante ai componenti del consiglio.
6. Lo statuto individua i poteri degli organi dell'unione, in quanto compatibili e idonei all'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi trasferiti all'unione, sulla base della disciplina statale degli organi dei comuni.
7. La cessazione dalla carica nel proprio comune comporta l'immediata decadenza dalla carica nell'unione. Il consiglio elegge il nuovo componente della giunta nella prima seduta successiva al verificarsi della decadenza.
8. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
9. L'unione può presentare richiesta per accedere ai contributi regionali relativi a funzioni e servizi a essa trasferiti.
10. Competono all'unione gli introiti derivanti da tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi affidati.
11. Le unioni di comuni e i comuni nati da fusioni continuano a usufruire di tutti gli eventuali vantaggi, in termini di accesso a incentivi, semplificazioni, agevolazioni e finanziamenti, di cui godono, per le loro piccole dimensioni, i comuni che le costituiscono, per il tempo e secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 20.';
b) il comma 1 bis dell'articolo 19 è abrogato ed è aggiunto il seguente:
'1 ter. Per il coordinamento delle attività di formazione e accompagnamento la Regione si avvale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, di Eupolis Lombardia.';
c) il comma 2 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:
'2. La Regione può disporre contributi a favore di forme associative intercomunali, diverse da quella di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce condizioni e requisiti per l'accesso ai contributi, nonché le modalità di erogazione e di determinazione delle priorità di finanziamento, nell'ambito della disponibilità delle risorse allocate alla missione 18 'Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali' - programma 01 'Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali' - Titolo 1 del bilancio regionale.';
d) il comma 1 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
'1. I criteri di concessione dei contributi regionali alla forma associativa di cui all'articolo 19, comma 1, sono stabiliti con regolamento regionale, che disciplina altresì:
a) la durata del contributo;
b) le modalità di erogazione e revoca del contributo;
c) l'individuazione dei servizi riferiti alle funzioni oggetto del contributo.

I contributi sono erogati nei limiti della disponibilità di bilancio.';
e) il comma 3 dell'articolo 20 è sostituito dal seguente:
'3. Per l'erogazione dei contributi e per la determinazione della relativa entità, il regolamento tiene conto di:
a) esercizio di ulteriori servizi e funzioni rispetto a quelli ricompresi nelle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;
b) numero delle funzioni e tipologia dei servizi associati;
c) popolazione residente nei comuni aderenti e numero di comuni coinvolti;
d) presenza nell'unione di comuni a svantaggio medio ed elevato ai sensi dell'articolo 2, della legge regionale 5 maggio 2004, n. 11 (Misure di sostegno a favore dei piccoli comuni della Lombardia);
e) presenza nell'unione di comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali ai sensi dell'articolo 14 del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010;
f) presenza di un unico segretario per l'unione e per un numero cospicuo dei comuni dell'unione;
g) densità della popolazione residente nei comuni aderenti;
h) modalità di gestione che prevedano l'affidamento delle funzioni e dei servizi a uno o più uffici unici in sostituzione degli uffici dei comuni associati;
i) differenze di capacità tributaria calcolata sulla base imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IMU.';
f) il comma 3 bis dell'articolo 20 è abrogato;
g) dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
'Articolo 20 bis
(Istituzione del registro regionale delle unioni di comuni lombarde)
1. È istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle unioni di comuni lombarde. L'iscrizione al registro è condizione per l'accesso ai contributi di cui alla presente legge.
2. La Giunta regionale disciplina i termini e le modalità per l'iscrizione e la gestione del registro di cui al comma 1.'.
2. Entro il 30 aprile 2016, le unioni di comuni lombarde adeguano gli statuti alle modifiche apportate all’articolo 18, comma 5, della l.r. 19/2008.(3)
3. Ai procedimenti amministrativi attuativi in corso alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento regionale 27 luglio 2009, n. 2 (Contributi alle unioni di comuni lombarde, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali)), in adeguamento all’articolo 20 della l.r. 19/2008, come modificato dalla presente legge, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili e fino alla relativa conclusione, le procedure previste dal r.r. 2/2009 alla data di entrata in vigore della presente legge.(4)
4. Ai fini dell'applicazione dell'obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata per i nuovi comuni nati da fusioni, continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 bis, della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 22 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - Collegato 2012).
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 27 giugno 2008, n. 19, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Vedi sentenza Corte costituzionale n. 101/2016. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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