Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 5
(Regione)
1. La Regione:
a) promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana e incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;
b) fornisce sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;
d) promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi;
e) fornisce supporto giuridico amministrativo agli enti locali nelle materie afferenti le funzioni di polizia locale;
f) realizza attività di ricerca e documentazione sul tema della sicurezza urbana e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati;
g) promuove l'attività di formazione in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità, in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;
h) promuove la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
i) istituisce un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale;
j) favorisce la cooperazione con le forze di polizia dello Stato anche a livello decentrato, per promuovere politiche integrate e partecipate di sicurezza;
k) realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali;
l) promuove intese tra regioni, per lo scambio di esperienze e informazioni per migliorare il contributo delle polizie locali nell'affiancare le forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata;
l bis) promuove la stipulazione di intese fra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sentite le associazioni dei passeggeri e dei pendolari, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).(4)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia