Legge Regionale 1 aprile 2015 , n. 6

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana

(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

Art. 9
(Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso)
1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
2. Laddove le esigenze operative lo consentano, le polizie locali svolgono su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione aventi ad oggetto la sicurezza urbana, stradale e ambientale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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