Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 6
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6
Art. 30
(Requisiti per la collaborazione)
1. L'attività di collaborazione di cui all'articolo 29è subordinata all'individuazione, da parte degli istituti di vigilanza, di guardie particolari giurate in possesso di una specifica professionalità, identificabile con la conoscenza di elementi utili alla tutela del patrimonio.
2. La struttura regionale di cui all'articolo 15 raccoglie, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i nominativi delle guardie giurate in appositi elenchi conoscitivi, organizzati su base provinciale, per una migliore fruizione da parte degli enti locali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia