Legge Regionale
1 aprile 2015
, n. 7
Primo soccorso pediatrico
(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;7
Art. 1
(Modifiche alle leggi regionali n. 3/2008, n. 34/2004, n. 19/2007 e n. 44/1976)
1. Alla legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario)(1)è apportata la seguente modifica:
a) alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 11 dopo le parole 'aggiornamento' sono inserite le seguenti: ', anche con riferimento alle tecniche salvavita, alla prevenzione primaria, alla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e agli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali,'.
2. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 (Politiche regionali per i minori)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 2 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente periodo: 'Costituisce un ulteriore requisito per gli accreditamenti successivi all'entrata in vigore della legge recante 'Primo soccorso pediatrico' , l'attuazione di percorsi informativi e formativi, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU), rivolti al personale, alle famiglie e ai minori sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.';
b) dopo la lettera i) del comma 2 dell'articolo 7 è aggiunta la seguente:
'i bis) attività di formazione e informazione, tenute dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.'.
3. Alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
'4 bis. La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU).
4 ter. La Regione, tramite campagne di comunicazione, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU.
4 quater. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.'.
4 ter. La Regione, tramite campagne di comunicazione, sensibilizza le istituzioni scolastiche e formative, il personale docente e non docente, i genitori e gli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopracitate, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU.
4 quater. La Regione prevede una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti da AREU, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.'.
4. Alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 44 (Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia)(4)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il numero 6 del comma 1 dell'articolo 2, è aggiunto il seguente numero:
'6 bis) la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, attraverso l'introduzione nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi, sulle specifiche tecniche di cui sopra, tenuti dai centri di formazione BLSD riconosciuti dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);'.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia