Legge Regionale
24 giugno 2015
, n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità
(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17
Piano integrato delle azioni
1. La Giunta regionale, raccordandosi con gli strumenti previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, predispone ogni tre anni un piano integrato delle azioni regionali per la diffusione della cultura della legalità, la promozione della cittadinanza responsabile e della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e dei fenomeni corruttivi. Il piano definisce le azioni regionali finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 con indicazione delle risorse, finanziarie e organizzative, a tal fine dedicate e delle strutture regionali responsabili della loro attuazione.
2. Il piano integrato delle azioni è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
3. La Regione assicura la più ampia diffusione del piano integrato delle azioni regionali e può promuovere forme di valutazione partecipata, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni, audizioni e incontri sulle tematiche ritenute di maggiore interesse.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia