Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 4 bis(8)
Prevenzione della marginalità sociale e culturale a favore di minori provenienti da contesti familiari pregiudizievoli o disgregati
1. La Regione promuove azioni per la diffusione della legalità, attraverso la stipulazione di intese e accordi di collaborazione istituzionale con gli organi dello Stato, con altri enti pubblici e privati nazionali e locali, con associazioni tra enti pubblici e del Terzo settore, con gli enti religiosi, nonché con enti e associazioni del Terzo settore con particolare riferimento a quelli che erogano interventi destinati ai soggetti individuati dall’articolo 1 della legge regionale 24 novembre 2017, n. 25 (Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità giudiziaria) e ai loro familiari, al fine di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni sull’incidenza dei fenomeni criminosi a partire dall’età giovanile e la realizzazione di interventi che assicurino una concreta alternativa di vita ai soggetti minorenni provenienti da famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata o che siano vittime della violenza mafiosa e ai familiari che si dissociano dalle logiche criminali.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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