Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 7
(Azioni orientate verso l'educazione alla legalità)
1. La Regione promuove iniziative per diffondere la cultura della legalità e della convivenza civile con particolare attenzione ai fenomeni della criminalità organizzata, del bullismo giovanile e delle devianze giovanili e alla responsabilizzazione parentale.
2. La Regione, per contribuire all'educazione alla legalità e allo sviluppo dei valori costituzionali e civici, promuove le seguenti iniziative rivolte agli studenti di ogni ordine e ai docenti, anche attraverso intese o convenzioni sia con l'ufficio scolastico regionale sia con le università lombarde:
a) realizzazione, con la collaborazione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado e delle università, di attività didattiche integrative, laboratori, indagini e ricerche sui temi oggetto della legge;
b) attività di ricerca, documentazione, informazione e comunicazione, comprese la raccolta e la messa a disposizione di informazioni di carattere bibliografico, iconografico, audiovisivo, documentale e statistico;
c) realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo della coscienza civile, costituzionale e democratica, al rispetto delle diversità, alla lotta contro le mafie;
d) valorizzazione delle tesi di laurea e delle ricerche documentali effettuate da laureandi sui temi inerenti la lotta alla criminalità organizzata, la storia delle mafie, i progetti per la diffusione della legalità;
e) promozione di corsi di aggiornamento del personale docente, nonché creazione di strumenti per fare emergere le situazioni di illegalità eventualmente presenti negli istituti di ogni ordine e grado della Regione;
f) promozione di gemellaggi tra diverse scuole al fine di favorire l'incontro tra studenti lombardi e di altre regioni e di incentivare percorsi di legalità, cittadinanza attiva e antimafia sociale.
2 bis. La Regione, anche in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, promuove e sostiene l’attività dei Centri di promozione della legalità (CPL), istituiti a seguito di convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico regionale, quali luoghi di incontro e di sintesi tra soggetti impegnati nell’educazione alla legalità. L’attività dei CPL è finalizzata all’introduzione nelle scuole di spazi di confronto con i portatori di interessi per la realizzazione di azioni progettuali condivise con la comunità scolastica, per l’attivazione di collaborazioni territoriali e operative anche con i tessuti produttivi e imprenditoriali del territorio e per esperienze formative nei settori più esposti alla corruzione e alle infiltrazioni criminali.(11)
3. La Regione promuove, anche attraverso l’Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia), di cui all’allegato A1, sezione I, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” - collegato 2007), iniziative formative e informative rivolte in particolare agli operatori degli enti locali, degli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106), agli enti senza scopo di lucro, nonché agli operatori economici.(12)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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