Legge Regionale
24 giugno 2015
, n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità
(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17
Art. 14
(Comitato tecnico-scientifico)
1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, un Comitato tecnico-scientifico costituito da sette componenti:
a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale con le procedure di cui alla l.r. 25/2009;
b) un componente designato dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche;
c) un componente designato dall'Assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità, con particolare riferimento ai soggetti iscritti nei registri di cui all'articolo 10, comma 2.
2. I componenti del Comitato tecnico-scientifico devono essere in possesso di riconosciuta e documentata esperienza di almeno cinque anni nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo, nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte del comitato e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale(22).
3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, con proprio decreto, alla costituzione del Comitato tecnico-scientifico.
4. Il Comitato tecnico-scientifico è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della commissione consiliare competente, nonché degli altri organismi consiliari.
5. Il Comitato tecnico-scientifico è rinnovato all'inizio di ogni legislatura ed elegge al suo interno un proprio coordinatore. Le sedute sono valide con la partecipazione della maggioranza dei componenti. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e, pertanto, non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio regionale.(23)
6. Il Comitato tecnico-scientifico redige una relazione annuale sull'attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. La relazione annuale è pubblicata sui siti istituzionali del Consiglio regionale e della Giunta regionale.(24)
NOTE:
22. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 1) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30.
23. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 2) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30.
24. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. m), numero 3) della l.r. 20 dicembre 2022, n. 30.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia