Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 24 bis(30)
(Istituzione del Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento)
1. All’inizio di ogni legislatura, entro tre mesi dall’insediamento della Giunta regionale, è istituito il Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento, come organismo di raccordo stabile tra i soggetti coinvolti, valorizzandone esperienza e professionalità.
2. Il Tavolo di lavoro è la sede per il confronto tra la Regione e gli enti locali, le Camere di commercio, i sindacati, le associazioni datoriali, le organizzazioni del Terzo settore, le fondazioni, le cooperative che operano nel settore ed esercita una funzione di impulso per le politiche che la Regione intende attuare per prevenire e contrastare i fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento.
3. Il Tavolo di lavoro supporta la Regione, con particolare riferimento alle seguenti attività:
a) sviluppo delle iniziative dei soggetti beneficiari dei contributi;
b) promozione di campagne di sensibilizzazione e informazione in merito alle problematiche dell’usura e del sovraindebitamento;
c) individuazione degli ambiti e delle modalità di intervento per contrastare il fenomeno.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce la composizione, i criteri e le modalità di funzionamento del Tavolo di lavoro.
5. Fanno parte del Tavolo di lavoro i rappresentanti della Regione, degli enti locali, delle Camere di commercio, delle associazioni di categoria, delle università, degli ordini professionali, delle associazioni e fondazioni antiracket e antiusura operanti sul territorio regionale e iscritte nell’apposito elenco tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).(31)
6. La Regione promuove appositi protocolli al fine della partecipazione ai lavori del Tavolo di lavoro di altri soggetti che si occupano di usura e sovraindebitamento, quali la Conferenza episcopale italiana, la Guardia di finanza e la Direzione Distrettuale Antimafia di Milano.
7. I componenti del Tavolo di lavoro sono nominati con decreto del direttore generale della Direzione competente.
NOTE:
31. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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