Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 28
(Assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, in materia di usura e di estorsione)
1. In relazione all'articolo 25, comma 3, lettera a), la Regione finanzia l'assistenza legale alle vittime dei reati di usura o di estorsione e la consulenza professionale, anche psicologica, diretta alle stesse e ai soggetti che, incontrando difficoltà di accesso al credito, sono potenziali vittime dei reati di usura o di estorsione. La consulenza professionale comprende l'assistenza per la fruizione degli strumenti di prevenzione dell'usura o dell'estorsione, sia nazionali sia regionali, e, qualora il beneficiario eserciti una attività professionale o imprenditoriale, il supporto per agevolare l'accesso al credito ordinario.
2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e le associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, operanti sul territorio regionale e previste dal decreto del Ministro dell'Interno 220/2007.
3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati nel comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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