Legge Regionale
24 giugno 2015
, n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità
(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17
Art. 31
(Costituzione in giudizio)
1. La Regione può costituirsi parte civile nei processi contro la criminalità organizzata per fatti di particolare rilevanza e allarme sociale verificatisi nel proprio territorio.
1 bis. Gli enti e le associazioni previsti all’articolo 91 del codice di procedura penale e il Garante per le vittime di reato possono sollecitare la Giunta regionale affinché si costituisca parte civile nelle ipotesi indicate dal comma 1.(32)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia