Legge Regionale
24 giugno 2015
, n. 17
Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità
(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17
Art. 35
(Disposizioni transitorie)
1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle disposizioni abrogate dalla presente legge, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse. Tali disposizioni continuano ad applicarsi fino alla conclusione dei procedimenti ancora in corso.
2. Il Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, di cui all'articolo 10 della legge regionale 9/2011(35) e l'Osservatorio in materia di legalità, di cui all'articolo 8, commi da 2 a 4, della legge regionale 2/2011(34), rimangono in carica fino al 31 dicembre 2015. Dal giorno successivo a tale data decorre l'abrogazione delle relative e citate disposizioni.
3. Il Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici di cui all'articolo 13 e il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 14 sono costituiti entro il 1° gennaio 2016.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia