Legge Regionale
1 luglio 2015
, n. 18
Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)
(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) 'orti didattici': aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili;
c) 'orti urbani': tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino o nelle aree periferiche delle città che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo;(5)
d) 'orti collettivi': appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo;
d bis) orti ‘riabilitativo-terapeutici’: appezzamenti di terreno, assegnati prioritariamente ad enti del Terzo settore e, in subordine, ad associazioni per finalità sociali oppure a persone in condizioni di disagio, anziani e persone con disabilità, o aree verdi all’interno di residenze sanitarie, sociosanitarie, sociali, istituti penitenziari in cui vengono sviluppati progetti di ortoterapia.(6)
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a ) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8.
6. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8e successivamente modificata dall'art. 34, comma 3, lett. a) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia