Legge Regionale 1 luglio 2015 , n. 18

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)

(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18

Art. 3
(Modalità operative)
1. Gli 'Orti di Lombardia' possono essere realizzati dai comuni, dagli istituti scolastici, dalle province, dalle comunità montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni per finalità sociali e dagli enti gestori di aree protette, aventi sede in Lombardia che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione della Direzione generale Agricoltura della Giunta regionale, si avvalgono delle misure di sostegno di cui all'articolo 6.(7)
2. I progetti riguardano la realizzazione di:
a) orti didattici;
b) (8)
c) orti urbani;
d) orti collettivi;
d bis) orti riabilitativo-terapeutici.(9)
3. I progetti possono riguardare anche ampliamenti di interventi già esistenti, purché l'area di ampliamento non sia di dimensioni inferiori a quelle minime previste dalla presente legge.
4. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
b) riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
c) salvaguardia della fertilità dei suoli, senza ricorrere a prodotti chimici di sintesi, così come previsto, ad esempio, nell'agricoltura biologica;
c bis) pratica dell’apicoltura finalizzata a favorire l’impollinazione naturale.(10)
5. I progetti prevedono inoltre iniziative formative e informative sui seguenti temi:
a) tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
b) educazione ambientale;
c) educazione alimentare;
c bis) tecniche di apicoltura.(11)
6. I progetti sono inoltre corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente.
7. Il regolamento, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede:
a) la concessione in uso gratuito dell'orto;
b) l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
c) disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
d) eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.
8. Gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.
9. Le iniziative educative e di formazione sono realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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