Legge Regionale
1 luglio 2015
, n. 18
Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)
(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18
Art. 3
(Modalità operative)
1. Gli 'Orti di Lombardia' possono essere realizzati dai comuni, dagli istituti scolastici, dalle province, dalle comunità montane, dalle strutture sanitarie, sociosanitarie, sociali, dagli istituti penitenziari, dagli enti del terzo settore, dalle associazioni per finalità sociali e dagli enti gestori di aree protette, aventi sede in Lombardia che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione della Direzione generale Agricoltura della Giunta regionale, si avvalgono delle misure di sostegno di cui all'articolo 6.(7)
3. I progetti possono riguardare anche ampliamenti di interventi già esistenti, purché l'area di ampliamento non sia di dimensioni inferiori a quelle minime previste dalla presente legge.
4. I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
a) risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
5. I progetti prevedono inoltre iniziative formative e informative sui seguenti temi:
6. I progetti sono inoltre corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente.
7. Il regolamento, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede:
8. Gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.
9. Le iniziative educative e di formazione sono realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a ) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8.
7. Il comma è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8e dall'art. 34, comma 3, lett. b) della l.r. 23 luglio 2024, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia