Legge Regionale
1 luglio 2015
, n. 18
Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)
(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18
Art. 4
(Orti didattici)
1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti rivolti agli alunni dei nidi e delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.(12)
2. L'orto didattico ha una dimensione minima di venticinque metri quadrati e include almeno cinque varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto didattico può prevedere anche varietà floricole.
3. I progetti di cui al comma 1 si attengono ai requisiti di cui all' articolo 3 e prevedono momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a ) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia