Legge Regionale
1 luglio 2015
, n. 18
Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)
(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18
(Orti riabilitativo-terapeutici
1. Ai fini della presente legge gli enti di cui all’articolo 3, comma 1, elaborano progetti di ortoterapia, con il coinvolgimento di personale adeguatamente formato secondo i requisiti individuati con provvedimento della Giunta regionale, volti a ottenere risultati riabilitativo-terapeutici e il recupero del benessere psicofisico per le persone con disagi o disabilità o in condizioni di marginalità e svantaggio.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a ) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia