Legge Regionale
1 luglio 2015
, n. 18
Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)
(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18
Art. 6
(Misure di sostegno)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione degli orti di cui all’articolo 1, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.(19)
6. Non possono beneficiare delle misure di sostegno, di cui al presente articolo, gli enti e gli istituti che per il medesimo progetto abbiano già usufruito di altre misure di sostegno nei tre anni precedenti.(22)
7. Regione Lombardia, attraverso l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), previa valutazione tecnica dei progetti pervenuti, e in relazione a ciascun progetto riconosciuto meritevole, può fornire, se richiesta dai proponenti del progetto, una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio regionale lombardo.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a ) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia