Legge Regionale 1 luglio 2015 , n. 18

Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)

(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18

Art. 6
(Misure di sostegno)
1. La Regione concede contributi per la realizzazione degli orti di cui all’articolo 1, secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.(19)
4. I contributi di cui al comma 1 possono coprire fino al 50 per cento delle spese ammissibili.(21)
6. Non possono beneficiare delle misure di sostegno, di cui al presente articolo, gli enti e gli istituti che per il medesimo progetto abbiano già usufruito di altre misure di sostegno nei tre anni precedenti.(22)
7. Regione Lombardia, attraverso l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF), previa valutazione tecnica dei progetti pervenuti, e in relazione a ciascun progetto riconosciuto meritevole, può fornire, se richiesta dai proponenti del progetto, una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio regionale lombardo.
8. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati nonché il numero di progetti finanziati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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