Legge Regionale
1 luglio 2015
, n. 18
Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani, collettivi e riabilitativo-terapeutici(1)
(BURL n. 27, suppl. del 03 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-01;18
Art. 8
1. Alle spese per gli interventi di cui agli articoli 4 e 5, quantificate in euro 150.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si fa fronte con le risorse appositamente stanziate alla missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” - Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio regionale 2024-2026.
2. Alle spese derivanti dall’attuazione degli interventi di cui all’articolo 5 bis, stimate in euro 100.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, si provvede con incremento di euro 100.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, della missione 12 “Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia”, programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” - Titolo 1 “Spese correnti” e corrispondente riduzione della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 03 “Altri Fondi” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2024-2026.
NOTE:
1. Il titolo è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente dall'art. 1, comma 1, lett. a ) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8.
25. L'articolo è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. l) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della l.r. 29 aprile 2024, n. 8.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia