Legge Regionale
8 luglio 2015
, n. 19
Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19
Art. 2
(Funzioni confermate in capo alle province e funzioni trasferite alla Regione)
1. Restano confermate in capo alle province, anche al fine di conseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 56/2014, le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione di quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, di cui all'allegato A, che sono trasferite alla Regione.
2. Sono parimenti trasferite alla Regione, ai sensi del comma 1, le funzioni già conferite alle province alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di ambiente ed energia, limitatamente agli ambiti delle concessioni idriche, delle dighe, della destinazione transfrontaliera di rifiuti e delle risorse geotermiche, di cui all'allegato A.
3. Non si applicano alla provincia di Sondrio le disposizioni di cui al comma 2 relative alle funzioni nell'ambito delle concessioni idriche, di cui all'allegato A.
4. La Regione, nell'esercizio diretto delle funzioni di cui all'allegato A, anche per il tramite delle sedi territoriali regionali e con l'ausilio del personale proveniente dalle province, assicura la continuità e la diffusione sul territorio dei servizi rivolti al cittadino e alle imprese.
5. Restano confermati in capo alle province le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni oggetto di riordino, comprese quelle in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca di cui all'allegato A. Il fabbisogno di personale di vigilanza, il relativo onere finanziario e l'onere finanziario relativo all’esercizio della funzione, a carico del bilancio regionale, sono definiti con intesa tra la Regione e le province.(1)
NOTE:
1. Il comma è stato modificato dall'art. 10, comma 1, lett. a) della l.r. 12 ottobre 2015, n. 32 e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 25 marzo 2016, n. 7.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia