Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19

Art. 4
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modifiche alla l.r. 6/2012)
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)(3)è sostituito dal seguente:
'1. Il territorio della Regione è suddiviso, ai sensi dell'articolo 3 bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in sei bacini territoriali ottimali e omogenei, corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province e della Città metropolitana di Milano:
a) Bergamo;
b) Brescia;
c) Como, Lecco e Varese;
d) Cremona e Mantova;
e) Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
f) Sondrio.'.
2. All'articolo 60 della l.r. 6/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Gli enti locali ricadenti in ciascuno dei bacini di cui alle lettere c) e f) del comma 1 dell'articolo 7 provvedono all'adozione e all'approvazione definitiva dello statuto della rispettiva Agenzia entro il termine massimo di quattro mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.';
b) dopo il comma 1è inserito il seguente:
'1 bis. Gli enti locali e le Agenzie per il trasporto pubblico locale adottano gli atti necessari per la piena operatività delle medesime Agenzie, procedendo alla nomina degli organi previsti dal comma 6 dell'articolo 7 e approvando gli atti regolamentari fondamentali previsti dallo statuto, ivi inclusa l'approvazione del bilancio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.';
c) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
'3. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'approvazione dei programmi di bacino del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.
4. Le Agenzie per il trasporto pubblico locale provvedono all'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, entro ventuno mesi dall'entrata in vigore della legge recante 'Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)'.';
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
'6. Nel caso di mancato adempimento a quanto stabilito dai commi 1, 1 bis, 3, 4 e 5, la Giunta regionale, previa diffida e fissazione di un congruo termine, applica agli enti locali e alle Agenzie la sospensione, nella misura del 10 per cento, dei trasferimenti mensili regionali erogati a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, ad esclusione delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater; tale sospensione opera, su base mensile, sino all'avvenuto adempimento. Gli enti locali e le Agenzie cui è stata applicata la misura della sospensione dei trasferimenti possono assicurare il mantenimento del livello dei servizi oggetto dei contratti e degli atti di affidamento con oneri a carico del proprio bilancio o procedere alla razionalizzazione dei servizi stessi. La Giunta regionale si riserva di dare comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti dei provvedimenti adottati di sospensione dei trasferimenti. Resta comunque salvo quanto previsto dall'articolo 61 della presente legge e dall'articolo 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)' in merito agli interventi sostitutivi.';
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
'7. Dalla data di approvazione del bilancio, le Agenzie subentrano nella titolarità dei contratti di servizio sottoscritti dagli enti locali per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, nonché degli atti di affidamento in essere alla medesima data. Alle Agenzie costituite e operative ai sensi del comma 1 bis, nelle more della completa attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, sono trasferite le risorse per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, erogate a titolo di contributo a valere sui corrispettivi di ciascun contratto di servizio vigente o dell'atto di affidamento ancora in corso, le risorse erogate ai sensi dell'articolo 67, comma 13 quater, nonché quelle per lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico. All'Agenzia del bacino della Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia spettano le risorse di cui al presente comma erogate alla Città metropolitana di Milano, alle province di Monza e Brianza, Lodi e Pavia e ai comuni capoluogo di Milano, Monza, Lodi e Pavia.'.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 4 aprile 2012, n. 6, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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