Legge Regionale
8 luglio 2015
, n. 19
Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)
(BURL n. 28, suppl. del 10 Luglio 2015 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-07-08;19
Art. 9
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, della legge 56/2014, la Giunta regionale adotta una o più deliberazioni contenenti le disposizioni necessarie all'effettivo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, volte in particolare a disciplinare i procedimenti pendenti e l'individuazione e il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie connesse alle funzioni oggetto di trasferimento.(9)
2. Con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, il personale a tempo indeterminato che alla data dell'8 aprile 2014 prestava servizio nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle provincie lombarde, ad esclusione della provincia di Sondrio, e che risulti in servizio presso le medesime province alla data di entrata in vigore della presente legge, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale. Al fine di garantire l'adeguato svolgimento delle funzioni di cui al presente comma, sulla base di appositi accordi tra le amministrazioni interessate, è possibile altresì trasferire il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nei settori agricoltura, foreste, caccia e pesca delle province lombarde, nei limiti dell'equivalente finanziario in termini di spesa riferito alla dotazione organica in essere alla data dell'8 aprile 2014.(10)
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica con riferimento al trattamento fondamentale e accessorio, nei limiti delle disposizioni vigenti, e continua a operare, nelle more dell'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e del riassetto organizzativo e funzionale di cui al comma 4, nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio.
4. La Regione, al fine di ottimizzare l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 e di garantire la piena continuità e qualità dei servizi erogati, provvede, con deliberazione della Giunta regionale, all'organizzazione dei propri uffici territoriali e degli enti di cui all'art. 48 dello Statuto, nonché alla disciplina degli istituti giuridici ed economici non fondamentali.
5. Le province cessano di esercitare le funzioni di cui all'allegato A alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della Regione, determinato dai provvedimenti di cui al comma 1. Nelle more la Giunta regionale provvede con propri atti ad assicurare le risorse finanziarie necessarie al finanziamento, parametrandole ai mesi di effettivo svolgimento delle funzioni.
6. La Regione cessa di esercitare le funzioni conferite alla Provincia di Sondrio ai sensi dell'articolo 5, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con il provvedimento di cui al comma 1. Le comunità montane comprese nel territorio della Provincia di Sondrio cessano di esercitare le funzioni di cui all'articolo 5, comma 6, alla data di effettivo avvio dell'esercizio delle stesse da parte della medesima provincia, determinato con successivo provvedimento legislativo.
7. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, l'Osservatorio regionale costituito con deliberazione della Giunta regionale 19 settembre 2014, n. 2386, in attuazione dell'accordo sancito nella Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, continua a svolgere i suoi compiti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia